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FORUM della SOCIETA' CIVILE - ONLUS
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE


è una Associazione di Volontariato culturale ed intellettuale, apolitica, senza scopo di lucro e con fini di utilità sociale.I suoi soci sono:

Avv. Fabrizio Abbate <avvocato.abbate@tiscalinet.it>;
sig.ra Marina Bartella <bartellam@posteitaliane.it>;
dott.ssa Stefania Cugi <info@aiwell.com>;
sig. Stefano Cuzzilla <stefano@cuzzilla.it>;
dott. Fabiano Collettini<fabianoart@hotmail.com>;
dott.ssa Manuela Filippini <info@aiwell.com>;
ing. Germano Gallina <gallina@key-soft.it>;
Arch. prof. Raimondo Grassi <raigras@tin.it>;
Avv. Piero Mancusi <studiolegalemancusi@tin.it>;
dott. Lorenzo Paolini <lorenzopaolini@libero.it>;
prof.ssa Adele Lamonica <a.lamonica@caltanet.it>
dott.ssa Francesca Lavacca <info@francescadellavalle.net>



Scopi di FORUM sono
la ricerca e lo studio relativi alle problematiche riversate sulla Società Civile da un sistema sempre più dominato dal potere neoliberista e globalizzato dei grandi gruppi internazionali, con particolare attenzione alle strategie della politica internazionale, al procedere dell'Unione Europea, ai problemi dell'ambiente, alle ingiustizie verso le classi deboli e verso il Terzo Mondo, alle prevaricazioni operate dalle grandi corporations sulle Istituzioni internazionali, sugli Stati e sui singoli cittadini, al benessere fisico e mentale della Persona Umana.

la diffusione dei risultati di tali studi e ricerche attraverso pubblicazioni (di cui la rivista FORUM Magazine è la prima ed è già operativa), convegni e iniziative culturali varie.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo in carica è così composto:

Germano Gallina (Presidente)
Raimondo Grassi, Marina Bartella, Lorenzo Paolini (Consiglieri)

STATUTO

ATTO COSTITUTIVO

Il 26 Luglio 2003 ini Via Messedaglia 41, si sono riuniti i signori: Marina Bartella,, Fabiano Collettini,, Rodolfo Fiorilla,, Germano Gallina, Raimondo Grassi, Lorenzo Paolini, Fabrizio Abbate, Piero Mancusi

che hanno convenuto e stipulato di fondare una libera Associazione senza scopo di lucro denominata “FORUM DELLA SOCIETA’ CIVILE”, della quale hanno approvato lo statuto che forma parte integrante del presente atto.

Nel corso della riunione, formalmente tenutasi come assemblea costituente, i Soci Fondatori hanno deliberato:

di continuare la pubblicazione della rivista “FORUM MAGAZINE”, accentuandone i contenuti volti al miglioramento dell’ambiente, della qualità della vita, della coscienza e della cultura nella società civile, accertata la disponibilità del Socio Lorenzo Paolini a cederne la proprietà all’Associazione alla somma simbolica di euro 100.
di confermare quale direttore responsabile della testata il dott. Rodolfo Fiorilla
di fissare il numero dei membri del Consiglio direttivo a tre e di eleggere a tale carica i signori: Raimondo Grassi, Marina Bartella, Lorenzo Paolini
di eleggere alla carica di Presidente il signor Germano Gallina
di unificare fino alla scadenza del Consiglio Direttivo le cariche di Tesoriere e di Presidente, dando mandato a Germano Gallina di assolvere ad entrambe le funzioni.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “Forum della Società Civile”

Articolo 1: DENOMINAZIONE. E’ costituita l'associazione di volontariato denominata “Forum della Società Civile” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2. SEDE. L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Messedaglia 41e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente e adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Articolo 3: DURATA. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4: OGGETTO. “ Forum della Società Civile ” è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a) di effettuare studi, ricerche e attività convegnistica che si concretizzino nella pubblicazione di materiale didattico ed educativo, di libri e di riviste periodiche con contenuti di elevato valore, apolitici e trasversali, aventi come obiettivo l’evoluzione sociale e culturale della società civile, da distribuire gratuitamente.
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
d) organizzare e gestire attività di informazione e formazione.
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5: SOCI. Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

La qualità di socio si perde per:

· Decesso;
· Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
· Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
· Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
I Soci che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 6: RISORSE ECONOMICHE. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il collegio dei revisori;
d) i Probiviri;
e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica..

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha, il compito:

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 9. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 11- Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 13. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 14. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 17: IL TESORIERE. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 18: IL PRESIDENTE. Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.Ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Aassume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 19: PROBIVIRI. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre,che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 20: COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controlllare l’operato del consiglio direttivo e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 21: ESERCIZIO SOCIALE. Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22: SCIOGLIMENTO. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 23: NORME FINALI. Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.