ATTO COSTITUTIVO
Il 26 Luglio 2003 ini Via Messedaglia 41, si sono
riuniti i signori: Marina Bartella,, Fabiano Collettini,, Rodolfo Fiorilla,,
Germano Gallina, Raimondo Grassi, Lorenzo Paolini, Fabrizio Abbate,
Piero Mancusi
che hanno convenuto e stipulato di fondare una
libera Associazione senza scopo di lucro denominata “FORUM DELLA
SOCIETA’ CIVILE”, della quale hanno approvato lo statuto
che forma parte integrante del presente atto.
Nel corso della riunione, formalmente tenutasi
come assemblea costituente, i Soci Fondatori hanno deliberato:
di continuare la pubblicazione della rivista “FORUM
MAGAZINE”, accentuandone i contenuti volti al miglioramento dell’ambiente,
della qualità della vita, della coscienza e della cultura nella
società civile, accertata la disponibilità del Socio Lorenzo
Paolini a cederne la proprietà all’Associazione alla somma
simbolica di euro 100.
di confermare quale direttore responsabile della testata il dott. Rodolfo
Fiorilla
di fissare il numero dei membri del Consiglio direttivo a tre e di eleggere
a tale carica i signori: Raimondo Grassi, Marina Bartella, Lorenzo Paolini
di eleggere alla carica di Presidente il signor Germano Gallina
di unificare fino alla scadenza del Consiglio Direttivo le cariche di
Tesoriere e di Presidente, dando mandato a Germano Gallina di assolvere
ad entrambe le funzioni.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Forum della Società Civile”
Articolo 1: DENOMINAZIONE. E’ costituita
l'associazione di volontariato denominata “Forum della Società
Civile” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2. SEDE. L'associazione ha sede
attualmente in Roma, via Messedaglia 41e potrà istituire o chiudere
sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero
mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere
trasferita con semplice delibera di assemblea. L'attività dei
volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno
dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro
i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’associazione è disciplinata
dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo
le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita
nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile
e della legislazione vigente e adotterà le procedure previste
dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica
ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3: DURATA. La durata dell'Associazione
è illimitata.
Articolo 4: OGGETTO. “ Forum della
Società Civile ” è un'associazione di volontariato
che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per
fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica
e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità
delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali
ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti
di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio
educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano
origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno
ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della
dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire
gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a) di effettuare studi, ricerche e attività convegnistica
che si concretizzino nella pubblicazione di materiale didattico ed educativo,
di libri e di riviste periodiche con contenuti di elevato valore, apolitici
e trasversali, aventi come obiettivo l’evoluzione sociale e culturale
della società civile, da distribuire gratuitamente.
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere
i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e
sociale;
d) organizzare e gestire attività di informazione e formazione.
L'associazione si avvale
di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso
la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre
svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà,
esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione
vigente.
L'associazione è aperta
a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo 5: SOCI. Possono far parte dell’associazione
in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed
intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
I Soci sono tenuti ad osservare
le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive
e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono
emanate dagli organi dell'associazione.
Possono chiedere di essere ammessi
come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni
di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche
che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente
e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo
saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera
nel ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando
una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche
e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera
a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne
parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono
agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento
in denaro o in natura.
La qualità di socio si perde per:
· Decesso;
· Mancato pagamento della quota sociale: la
decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei
mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
· Dimissioni: ogni socio può recedere
dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno
in corso.
· Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera
l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti
in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
I Soci che abbiano, comunque cessato
di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi
versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente
in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa
alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 6: RISORSE ECONOMICHE. Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione
è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione
saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite
dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti
da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi
donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci,
enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;
L'associazione può inoltre effettuare
tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge
n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile
è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione
i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse
comuni.
Articolo 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il collegio
dei revisori;
d) i Probiviri;
e) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è
ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento
della carica..
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 8. L’assemblea regolarmente
costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto
obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere
ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo
organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha,
il compito:
a) di ratificare l'entità
delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo 9. L'assemblea è convocata
presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata
ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione,
dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta
dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati
o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione
o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione
presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione,
o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere
specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza,
sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può
essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Articolo 10. Hanno diritto di intervenire
all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea
constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 11- Ogni socio ha diritto ad
un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di
almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni
sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente
statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque
per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione
e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta
dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente
o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo
designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono
svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento
da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno
redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti
che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12. Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore
a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in
volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito
di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete
inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione,
l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio
dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo
può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento
di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di
problemi specifici.
Articolo 13. Il Consiglio Direttivo nomina
tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del
Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare
gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea
che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 14. I membri del Consiglio Direttivo
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più
consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando
al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono
nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri
scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà,
il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 15. Il Consiglio Direttivo si
raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità,
oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio
stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo
dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima;
solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo
fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà
indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 16. Per la validità della
riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta
dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente
o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più
anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono
svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento
da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza
di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà
redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 17: IL TESORIERE.
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili
e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri
vengono tenuti dal segretario.
Articolo 18: IL PRESIDENTE.
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica
tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.Ha
la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi
e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
dei soci. Aassume nell’interesse dell’associazione tutti
i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio
Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne
allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Ha i poteri della
normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere
delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga
di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali
del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la
relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle
strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità
e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione
e gli associati;
- emanare i regolamenti
interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e
presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la
durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità
ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente
lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
Articolo 19: PROBIVIRI.
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio
di Probiviri, in numero massimo di tre,che dura in carica tre anni,
a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle
attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie
che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio
dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 20: COLLEGIO DEI REVISORI.
Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da
tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio dei revisori è
nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare
alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare
e controlllare l’operato del consiglio direttivo e l’operato
della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari
ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.
Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed
ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà
utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro
assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri
del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal
consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 21: ESERCIZIO SOCIALE. Gli esercizi
sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio
verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato
all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
Articolo 22: SCIOGLIMENTO. In caso di
scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere
diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni
di, volontariato operanti in identico o analogo settore.
Articolo 23: NORME FINALI. Per quanto
non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del
codice civile.